Diritto all’oblio oncologico

La Legge 7 dicembre 2023, n. 193, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023 ed entrata in vigore il 2 gennaio 2024, ha introdotto il cosiddetto diritto all’oblio oncologico, con l’obiettivo di prevenire discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono state affette da patologie oncologiche.

La normativa garantisce la parità di trattamento delle persone guarite da patologie oncologiche anche in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, nonché di servizi bancari, finanziari e di investimento.

Cosa è il diritto all’Oblio Oncologico

Per “diritto all'oblio oncologico” si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge, tra i quali anche la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.

Per l’applicazione della normativa, una persona è considerata guarita da patologia oncologica quando:

  • il trattamento attivo della malattia si è concluso;
  • non si sono verificati episodi di recidiva;
  • sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo; il termine è ridotto a 5 anni nel caso in cui la patologia oncologica sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per alcune patologie oncologiche, il Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, in attuazione della Legge n.192/2023, nell’Allegato I, ha indicato le patologie oncologiche per cui sono  previsti termini inferiori rispetto ai limiti generali sopra indicati.

I termini applicabili possono essere verificati qui: Tabella 

Per una lettura completa della Legge si rimanda a: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/18/23G00206/sg